Norme e approfondimenti
DEFINIZIONE ATTUALE DI BONIFICA
Il termine di bonifica è un termine che proviene dal passato (dal latino bonum facere, cioè fare bene, rendere buono) ma che oggi indica un complesso di attività di manutenzione ed esercizio della rete idraulica che possono essere ricondotte da un lato all'allontanamento delle acque meteoriche, sia per gravità sia mediante sollevamento nei territori depressi, dall'altro a una serie di attività coordinate e finalizzate alla difesa del suolo e alla valorizzazione del territorio. Tali attività sono affidate al Consorzio di Bonifica e tutti i proprietari di immobili sono chiamati a ripartirsi i costi della bonifica. L'irrigazione, invece, è un costo a carico solamente di chi è proprietario di terreni che beneficiano di questo servizio.
OBBLIGATORIETÀ DEL TRIBUTO DI BONIFICA
In base alle vigenti norme di legge, i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, che traggono beneficio dall'attività del Consorzio, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione, gestione e sorveglianza delle opere di bonifica in ragione dei benefici conseguiti, che risultano stabiliti dal piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile predisposto dal Consorzio e regolarmente approvato dalla Giunta della Regione Veneto con delibera n. 1340 del 17 luglio 2012. Le norme fondamentali sono contenute negli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215/1933 , nell'art. 860 del codice civile nonché nell'art. 35 della legge regionale n. 12 del 8 maggio 2009.
TRIBUTO DI BONIFICA ANCHE SU FABBRICATI INAGIBILI O DISABITATI
Il regio decreto 215/1933 attribuisce l'onere dei contributi di bonifica al proprietario degli immobili indipendentemente dall'uso che egli fa del bene (art. 10 e art 17) come confermato anche dal codice civile (art. 860). La legge non qualifica la natura o la destinazione degli immobili, comprendendo tutte le categorie d'immobili avvantaggiate dalla bonifica. D'altronde, ai fini della bonifica, l'edificio comporta un costo di esercizio pari ad un fabbricato abitato e/o agibile.
RECESSO DALL'UTENZA IRRIGUA
Ai sensi dell'art. 16 del regolamento "norme per l'uso delle acque per l'irrigazione", approvato dalla Regione, l'esonero dal contributo di irrigazione può essere accordato solo per i fondi non più agricoli, su presentazione di idonea richiesta di esclusione dal servizio irriguo da presentarsi compilando l’apposito modulo (si veda sezione Servizi al contribuente/Modulistica). Infatti, l'irrigazione è un diritto del fondo che l'utente può mantenere anche nel caso in cui il terreno sia stato urbanizzato (ad esempio per l'irrigazione del giardino) e la mancata utilizzazione del servizio irriguo non esclude l'esistenza di un beneficio idraulico del terreno né l'eventuale utilizzo futuro dell'irrigazione. L'esclusione avrà effetto dall'anno successivo a quello di accoglimento della richiesta.
DIRITTI DI NOTIFICA
Ai sensi del decreto legislativo 27 aprile 2001 n. 193 art. 3, le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88. Va comunque ricordato che l'utente dovrebbe avere ricevuto in precedenza l'avviso di pagamento e pertanto l'invio della cartella è determinato da inadempienza iniziale del debitore.
SUDDIVISIONE DELL'ANNUALITÀ DEL TRIBUTO PER IL PERIODO DI POSSESSO
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento "norme per l'uso delle acque per l'irrigazione" approvato dalla Regione, i diritti e doveri nascenti dalle volturazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'effettuazione della voltura stessa. Qualora l'utente lo richieda potrà essere rilasciata una attestazione dettagliata che quantifichi il tributo oggetto delle variazioni intervenute.
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI PROPRIETÀ
Le volture catastali consorziali vengono eseguite direttamente dal servizio catastale del Consorzio tramite gli atti ufficiali dell’Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.). Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento "norme per l'uso delle acque per l'irrigazione" approvato dalla Regione, l'utente o i titolari di diritti reali possono anche ottenere il cambiamento diretto d'intestazione della partita consortile, previa presentazione di copia degli atti idonei (atto di compravendita, successione, donazione, divisione, ecc.), ma in ogni caso i diritti e doveri nascenti dalla volturazione avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’effettuazione della voltura stessa.
RICORSI CONTRO L'ISCRIZIONE A RUOLO
Avverso l'iscrizione a ruolo l'utente può presentare ricorso e chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazioni d'iscrizione, presentando richiesta direttamente al Consorzio, ai sensi dell'art. 32 dello statuto consorziale.